Ai sensi dellarticolo 179 ter disp att. c.p.c., il Consiglio dellOrdine ogni triennio comunica ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi dei propri iscritti che sono disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili. Tale disposizione è stata modificata dal decreto legge n.59 del 2016, convertito dalla legge n.119/2016, rimandando a un successivo decreto ministeriale di attuazione la definizione, in particolare, dei criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti che richiedono liscrizione nellelenco e le modalità di tenuta dellelenco medesimo. A tuttoggi il previsto decreto ministeriale non risulta emanato, dunque, la specifica disposizione relativa ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti non può essere applicata.
Una volta formati gli elenchi generali presso i tribunali, le operazioni di vendita saranno delegate dal giudice dellesecuzione secondo le tradizionali modalità. Questo meccanismo di nomina resterà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi successivi allemanazione del decreto del Ministero della giustizia, come previsto dal novellato art. 179ter disp. att. c.p.c. .
Pertanto, a partire da oggi e fino al 23 dicembre, gli Iscritti potranno trasmettere allindirizzo ordine.lecce@pec.commercialisti.it la propria dichiarazione di disponibilità compilando il modello predisposto debitamente sottoscritto.
Si precisa:
- sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità coloro che sono già iscritti nell Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. Cpc, in quanto si tratta dell aggiornamento dello stesso;
- possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti allOrdine di Lecce.
Si allega lInformativa n. 140/2020del Cndcec e la dichiarazione di disponibilità.